martedì 6 luglio 2010

SINDACO E MEDICO SONO INCOMPATIBILI, IL CASO DI CIVITANOVA MARCHE




Tratto da www.eius.it
A proposito di incompatibilità tra l'attività di sindaco e quella di medico convenzionato con il SSN sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione la sentenza della Corte di cassazione - sezione civile - del 20 ottobre 2001, n. 12862.
Buona lettura !

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della consultazione elettorale svoltasi il 16 aprile 2000, il dottor Marinelli Erminio veniva eletto Sindaco di Civitanova Marche; l'elezione veniva convalidata dal Consiglio comunale nella seduta dell'8 maggio 2000, con deliberazione che rigettava la contestazione di incompatibilità mossa da un consigliere sul rilievo della professione di medico di base svolta dall'eletto.

Con ricorso depositato il 6 giugno 2000, l'avvocato Roberto Gaetani, agendo in proprio e nella qualità di elettore del Comune, promuoveva dinnanzi al Tribunale di Macerata l'azione popolare prevista dalla l. 1147/1996, chiedendo la disapplicazione o l'annullamento della deliberazione consiliare 33/2000 nella parte in cui veniva convalidata l'elezione del sindaco.

Deduceva che il Marinelli, esercitando la professione di medico di base in regime di convenzione con l'Asl 9, versava nella causa di incompatibilità prevista dall'articolo 8, comma primo, n. 2, l. 154/1981, in quanto il Comune di Civitanova Marche aveva una popolazione superiore ai 30.000 abitanti e concorreva a costituire l'unità sanitaria locale.

Il Marinelli si costituiva con controricorso resistendo alla domanda.

Con sentenza resa in data 19 luglio e 24 agosto 2000, il Tribunale di Macerata rigettava la domanda compensando le spese di lite.

Respinte e ritenute assorbite talune eccezioni mosse dalla difesa del Marinelli, il Tribunale fondava la sua decisione sull'assunto che la norma dell'articolo 8, comma 1, n. 2, l. 154/1981 era stata in via indiretta o per presupposizione dal d.lgs. 502/1992 portante il nuovo assetto normativo del servizio sanitario nazionale.

La Corte di Ancona, adita su gravame del Gaetani, confermava, poi, a sua volta, la statuizione di primo grado, ma con diversa motivazione.

Respingeva, infatti, la tesi della abrogazione implicita dell'articolo 8, comma 1, n. 2, l. 154/1981 ad opera del d.lgs. 502/1992 cit., ma riteneva tuttavia che l'abrogazione espressa, di quella norma disposta dall'articolo 274, comma primo, lettera l), del successivo d.lgs. 267/2000 (per tal profilo, a suo avviso, non sospettabile di incostituzionalità per eccesso della delega contenuta nell'articolo 31 l. 265/1999, fosse operante, come ius supervenies, nel giudizio in corso, così precludendo la declaratoria attuale della (pur inizialmente sussistente) causa di incompatibilità connessa alla professione di medico di base svolta dal sindaco.

Avverso quest'ultima sentenza, depositata il 10 febbraio 2001, il Gaetani ha proposto ricorso, affidato a tre mezzi di cassazione.

Si è costituito il Marinelli, con proposizione anche di proprio ricorso incidentale, scandito da quattro motivi di censura.


MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i tre motivi della impugnazione principale, il Gaetani, rispettivamente, sostiene che abbia errato la Corte territoriale nell'attribuire portata retroattiva alla sopravvenuta norma (articolo 274 d.lgs. 267/2000) abrogativa della causa di incompatibilità sub articolo 8, comma 1, n. 2, l. 154/1981; nel non rilevare, in subordine, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità del predetto articolo 274 d.lgs. 267/2000 per contrasto con l'articolo 76 Costituzione; nel non porre, comunque, le spese di lite a carico del Marinelli, che vi aveva dato causa denegando la pur sussistente sua condizione di incompatibilità.

2. Con le quattro censure di cui si compone il ricorso incidentale, il Marinelli, a sua volta, critica il Collegio d'appello per non aver rilevato l'inammissibilità dell'azione popolare quale nella specie proposta; l'inesistenza in concreto della causa di incompatibilità sub articolo 8, comma 1, n. 2, l. 154/1981; l'intervenuta abrogazione di detta norma ex d.lgs. 502/1992, ovvero la sua incostituzionalità, se ritenuta in vigore, per contrasto con gli articoli 3 e 51 Cost.

3. I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'articolo 335 c.p.c.

4. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, nei confronti del Pm, adombrata in apertura del controricorso del Marinelli.

L'eccezione è, peraltro, infondata, atteso che il Pm - al quale il Presidente del Tribunale ha tempestivamente ordinato notificarsi il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado - ha poi ritualmente, comunque, partecipato alla fase di appello, ove ha concluso nel merito, chiedendo l'accoglimento del gravame.

5. E' ancora pregiudiziale la questione di ammissibilità dell'azione popolare, quale nella specie esercitata per declaratoria di decadenza dell'eletto sindaco.

Sostiene, infatti, per tal profilo, la difesa dell'eletto che l'azione esperita dal Gaetani non sia ammissibile per difetto di base normativa, poiché l'azione popolare - a tenore dell'articolo 9 bis d.P.R. 570/1960 - potrebbe essere unicamente rivolta a far valere la decadenza nei confronti dei consiglieri comunali ovvero l'ineleggibilità nei riguardi del sindaco; e, quindi, non potrebbe essere proposta per domandare la decadenza dell'eletto dalla carica di sindaco.

Ma questa lettura della norma di riferimento non può essere condivisa, attesa la coincidenza della qualità di consigliere con la qualità di sindaco nel sistema elettorale presupposto dall'articolo 9 bis 154 citato e la conseguente riferibilità anche al sindaco (nella concorrente sua qualità di consigliere) dell'azione popolare per decadenza dalla carica elettiva prevista appunto, per i consiglieri in genere. Il che trova, del resto, conferma anche nel successivo d.lgs. 267/2000, il t.u. di coordinamento delle disposizioni sull'ordinamento degli enti territoriali e sul sistema di elezione dei correlativi organi, il cui articolo 70, a sua volta, ribadisce che l'azione per la decadenza della carica di sindaco può essere promossa, dinnanzi al Tribunale, da qualsiasi cittadino elettorale.

6. Nel merito, le altre questioni sollevate dalla parti attengono, in ordine di priorità logica:

a) alla vigenza della causa di incompatibilità sub articolo 8 l. 154/1981 alla data delle elezioni per cui è causa (3 ric. incidentale);

b) alla sua effettiva applicabilità alla fattispecie (2 incid.);

c) alla prospettata incostituzionalità del predetto articolo 8 l. 154/81, se vigente e rilevante nel giudizio a quo (4 incid.);

d) alla applicabilità nel giudizio in corso dello ius superveniens (articolo 274 d.lgs. 267/2000) abrogativo dell'articolo 8 l. 154/1981 (ritenuta dalla Corte di merito e contestata con il primo motivo del ric. princip.);

e) in subordine, alla sospettata incostituzionalità, per eccesso di delega e conseguente violazione dell'articolo 76 Costituzione, della disposizione abrogativa contenuta in quel t.u., che avrebbe dovuto essere di mera compilazione e coordinamento (2 ric. princip.). Oltre alla questione sul regolamento delle spese della fase di appello (3 ric. princip.).

7. Ad avviso del Collegio, le questioni sub a, b, c, sono infondate.

Fondata è, invece, la questione sub d.

7.1. Non può condividersi, in primo luogo, infatti, la prospettazione - già argomentatamente respinta dalla Corte di Ancora - di una intervenuta abrogazione implicita della causa di incompatibilità di cui al più volte menzionato articolo 8, n. 2, l. 154/1981, per effetto del nuovo assetto normativo del servizio sanitario nazionale introdotto dal d.lgs. 502/1992.

Come già più volte ribadito, nelle sentenze 1631/99, 8187 e 16205/00, dalle quali non v'è ragione di discostarsi, non è venuta meno, ad opera del citato d.lgs. del 1992, la ragione ispiratrice della specifica causa di incompatibilità alla carica di sindaco dei dipendenti delle USL, in quanto, pur nell'arretramento dei poteri gestori di dette Unità Sanitarie (ora ASL) operanti sul territorio, in corrispondenza all'avanzamento dei poteri delle regioni, nel quadro di disciplina dello stesso d.lgs. del 1992 (vedi articolo 2, comma 14; come anche meglio definito dagli articoli 3 ter e 4 del successivo d.lgs. 229/1999), i rapporti tra Comune e ASL non sono stati del tutto recisi, permanendo, invece, in capo al sindaco, da solo o quale componente della conferenza dei sindaci, un ruolo rilevante nella formazione del programma, nell'indirizzo sanitario e nel controllo contabile delle ASL, dal che l'immanenza, nel componente della struttura sanitaria eletto sindaco, di un possibile conflitto di interesse, per coincidenza delle qualità di controllato e controllore della struttura stessa.

7.2. Né è seriamente revocabile in dubbio la riferibilità alla fattispecie per cui è causa della previsione di incompatibilità sub articolo 8, n. 2, l. 154/1981 cit.

In tesi del ricorrente incidentale - essendo la causa di incompatibilità, nei confronti del sanitario convenzionato, riferita alla carica di sindaco del comune: «il cui territorio coincida con quello dell'Usl, il cui territorio lo ricomprenda»; ovvero del comune con popolazione superiore ai 30.000 abitanti che «concorra a costituire l'Usl» - nessuna di queste situazioni ricorrerebbe nei rispetti del Sindaco del Comune di Civitanova Marche. Atteso: a) che il territorio di tale comune non coincide con quello della Asl (da cui dipende il Marinelli); né b) lo ricomprende; né c) il Comune di Civitanova potrebbe venire in rilievo come componente di una «associazione di comuni» che «concorre a costituire l'Usl», perché la figura organizzatoria della «associazione dei comuni», a tal fine prevista dalla legge sanitaria 833/78, è stata abolita dal legislatore del 1992.

Ma è in contrario evidente che l'abolizione della figura organizzatoria della associazione dei comuni non cancella il dato di fatto della inclusione del Comune di Civitanova, con altri, nell'area territoriale di riferimento della medesima Asl (sovracomunale), per cui ricorre, comunque, nei confronti del Marinelli in ragione della sua qualità professionale, l'incompatibilità prevista, dall'articolo 8, n. 2, l. 154/1981 per il sindaco del comune il cui territorio coincide, sia pur parzialmente (id est è ricompreso in quello più vasto) della Asl da cui dipende l'eletto.

7.3. Manifestamente inconsistente è poi il dubbio di costituzionalità della norma succitata. Nella correlativa prospettazione, la difesa del Marinelli muove invero dalla premessa che sia stato reciso dal d.lgs. 502/1992 ogni rapporto tra Usl e Comune, per cui «non si comprenderebbe per quale motivo il sindaco di un comune che non ha più alcuna capacità di incidere sulla vita gestionale dell'Asl non possa essere contemporaneamente anche professionista convenzionato con la stessa».

Ma una siffatta premessa è, per quanto già dimostrato, erronea, per cui restano travolti in radice i corollari che se ne vorrebbero trarre in punto di ragionevolezza della norma in esame.

7.4. Acclarato, a questo punto, che bene ha fatto la Corte territoriale a ritenere vigente (alla data delle elezioni) e riferibile all'eletto sindaco del Comune di Civitanova Marche la causa di incompatibilità di cui al più volte richiamato articolo 8 l. 154/1981, va allora verificato se abbia essa poi, viceversa, errato, come sostiene il ricorrente principale, nel ritenere che - nonostante la così accertata condizione di incompatibilità sussistente nei confronti del Marinelli e dal medesimo pacificamente non rimosso nel termine perentorio di cui all'articolo 20 l. 265/1999 - la pronuncia di decadenza dell'eletto restasse, comunque, impedita in applicazione dello ius superveniens, abrogativo a quella ipotesi di incompatibilità.

7.4. Sul punto reputa il Collegio fondata la censura del Gaetani.

Secondo il fermo indirizzo di questa Corte, infatti, una volta accertata, come nella specie, l'esistenza di una causa di incompatibilità alla carica elettiva e la sua mancata rimozione nel termine di legge, è del tutto irrilevante che al momento della decisione giurisdizionale sia venuta eventualmente meno detta causa di incompatibilità, la quale ha, comunque, già spiegato i suoi effetti che non tollerano rimozione tardiva (cfr. numeri 3508/93; 1465/95; 3684/00).

Ed invero, la proposizione della domanda giudiziale, ex articolo 9 bis, comma 3, d.P.R. 570/1960, come integrato dalla legge 1147/1966 e mantenuto fermo dalla legge 154/1981, definisce e «cristallizza» la fattispecie (ancorché non più al momento stesso della proposizione del ricorso elettorale, sebbene allo scadere del decimo giorno successivo a tale proposizione, per effetto dell'intervento correttivo, in sentenza 160/1997 della Corte costituzionale, e del successivo intervento adeguativo del legislatore, con il citato articolo 20 l. 265/1999); restando con ciò, di conseguenza, esclusa sia la possibilità che l'eletto adempia tardivamente all'obbligo di rimuovere la causa di incompatibilità, sia la possibilità di rilevanza di altre situazioni legittimanti che sopravvengono dopo la domanda giudiziale (cfr. pure 16205/00).

Né il principio così enunciato può tollerare deroga - come presupposto dalla Corte di appello - quando, e per il solo fatto, che la nuova situazione legittimante sia costituita, come nel caso che ne occupa, da una norma sopravvenuta di abrogazione della previgente causa di incompatibilità, che aveva determinato la decadenza dell'eletto.

Il riferimento va in concreto all'articolo 274 d.lgs. 267/2000, che ha appunto abrogato la legge 154/1981 in parte qua.

Ma tale norma non può venire in rilievo nel giudizio in corso, trattandosi di norma sopravvenuta, di contenuto sostanziale, che non può disporre che per il futuro, e tanto meno potrebbe neutralizzare situazioni (come detto) già «cristallizzate» di decadenza, in difetto di apposita disposizione intertemporale, espressamente volta a consentire l'applicazione del novum ius anche nei processi in corso non ancora definiti con sentenza passata in giudicato (come, a suo tempo, ad esempio, disposto dall'articolo 12 l. 154/1981 con riguardo alla innovativa disciplina da quella legge introdotta).

7.5. Resta assorbita la censura di incostituzionalità del predetto articolo 274 l. 267/2000, per eccesso di delega, per la dimostrata inapplicabilità della norma stessa in questo giudizio, che rende inammissibile, per irrilevanza, la correlativa questione.

7.6. Resta del pari assorbita la residua doglianza del Gaetani in ordine al regolamento delle spese nel giudizio a quo, dovendo dette spese essere comunque rideterminate in conseguenza del novum iudicium conseguente all'accoglimento del primo motivo della impugnazione principale.

8. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento dei suoi mezzi residui, ed integralmente respinto il ricorso incidentale.

9. L'accoglimento del riferito motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata e la decisione della causa nel merito con la conseguente declaratoria di decadenza dell'eletto sindaco per sussistenza e mancata rimozione della causa di incompatibilità sub articolo 8, comma 1, n. 2, l. 154/1981, applicabile ratione temporis alla fattispecie.

10. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i giudizi; rigetta il ricorso incidentale ed accoglie il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento dei suoi due mezzi residui; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie la domanda e dichiara la decadenza dell'eletto dalla carica di sindaco del Comune di Civitanova Marche.

Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.