martedì 25 maggio 2010

CONTRIBUTO DI SOGGIORNO: Una mia vecchia idea diventa legge...ma solo per Roma Capitale! Fossi Sindaco rifarei la battaglia per Sciacca



Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto legge sulla manovra finanziaria 2011-2013.
Leggendo le principali novità della manovra ho appreso della istituzione del "contributo di soggiorno" fino a 10 euro per i turisti che alloggeranno negli alberghi di Roma per finanziare 'Roma Capitale'
La notizia, che (ovviamente) sta già alimentando la protesta degli albergatori, mi riporta alla mente l'iniziativa che intrapresi appena eletto Sindaco nel 2004, e che vide l'adesione di tutte le città turistiche siciliane con le quali, proprio a Sciacca, si costituì il Tavolo Tecnico sul Turismo per l'introduzione di un Contributo di Soggiorno, di importo "irrisorio" e comunque di gran lunga inferiore a quello oggi previsto per Roma: appena 1-2 € al giorno.
Come è noto, quella iniziativa non riusci poi a tradursi in legge, nè durante il governo Berlusconi nè durante il governo Prodi, in quanto a Roma ritennero opportuno rinviare la questione a quando si sarebbe trattato piu' compiutamente il tema del "federalismo fiscale".
Oggi che i venti della crisi internazionale sembrano aver determinato un cambio di rotta sull'argomento - tanto da giustificare la "tassa di soggiorno" per Roma Capitale - ed il tema del federalimo fiscale è di grande attualità, si potrebbe riaprire uno spiraglio per la nostra Città e per tutte le città turistiche siciliane.
Bisognerebbe rimettere da subito in moto quel Tavolo Tecnico, chiamare a raccolta tutti i sindaci che avevano a suo tempo aderito e proporre l'inserimento di una norma ad hoc nell'ambito della imminente legge sul federalismo fiscale di cui tanto si parla, dando la possibilità ( nessun obbligo) a tutti i Comuni turistici - e non solo a Roma - di potere istituire il Contributo di Soggiorno.
Il compito è certamente arduo, ma vale la pena ritentarci !
Si tratterebbe del primo autentico segnale di federalismo fiscale in favore dei comuni del SUD, che potrebbero iniziare ad autofinanziarsi grazie all'unica vera industria di cui dispongono: quella del turismo !
Superfluo far notare che per il Comune di Sciacca si tratterebbe di una grande possibilità di entrata per i prossimi anni.
Al riguardo Vi propongo di leggere il seguente articolo, pubblicato sulla Rivista della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, magari sarà di ausilio a chi oggi governa la Città ed è chiamato a tentarle tutte prima di aumentare le tasse ai propri concittadini.
Post di Mario Turturici
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Dalla Rivista della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze a cura del Ce.R.D.E.F - Centro Ricerche Documentazione Economica e Finanziaria
Interviste al Sindaco di Sciacca - "Tassa di soggiorno" (di Maria Rita Sidoti)

Il Sindaco di Sciacca Mario Turturici sta portando avanti un'iniziativa per l’inserimento in finanziaria di una norma che dia facoltà alle località turistiche di istituire una tassa di soggiorno al fine di venire incontro alle esigenze di maggiori costi cui le città turistiche debbono far fronte. Alla fine di ottobre si è riunito il primo tavolo tecnico dal quale è nata la lega delle città turistiche siciliane, con lo scopo di promuovere l’aggregazione dei comuni siciliani grandi e piccoli a vocazione turistica e rappresentare un valido interlocutore nei confronti dei governi regionale e nazionale.
Domanda : Dott. Turturici qual’ è la situazione in cui versano attualmente i Comuni con grande affluenza? Quali servizi verrebbero potenziati con i proventi di questa tassa?
Mario Turturici : Diciamo subito che si tratta di un “contributo turistico di soggiorno”. Servirà a migliorare i servizi che vengono offerti ai turisti che accogliamo nelle nostre città per brevi soggiorni: attività di intrattenimento e spettacoli, trasporti, pulizia, manutenzione, valorizzazione dei beni monumentali e ambientali, promozione e sviluppo delle attività turistiche. I costi delle città turistiche, per la loro specificità, superano di gran lunga quelli di una città normale. Nonostante i costi aggiuntivi, però, i trasferimenti finanziari da Stato e Regione sono i medesimi. Inoltre, negli ultimi anni i finanziamenti statali sono gradualmente diminuiti e, quindi, per mantenere gli stessi standard di qualità dei servizi bisogna necessariamente ricorrere a forme di autofinanziamento. Allo Stato chiediamo una norma e non più soldi. Chiediamo la possibilità di istituire una forma di fiscalità nuova ed efficace che, non gravando sui cittadini, vada a dare ossigeno a bilanci comunali sempre più deficitari.
D: Lei è Sindaco di Sciacca dal 29 giugno 2004, quindi da pochissimo tempo, e si è subito impegnato in questa campagna. La considera un'esigenza di primaria importanza? Com'è nata l'idea? Quanto nella scelta conta l'esigenza promuovere la cittadina senza pesare direttamente sulle tasche dei cittadini di Sciacca?
M. T. : Considero di primaria importanza il progetto di rilanciare Sciacca con tutte le sue risorse: il mare, le terme, la ceramica, il carnevale, la pesca, i monumenti, il paesaggio, il centro storico. Sciacca è una grande città. Rappresenta una delle mete turistiche siciliane più gettonate. La città ha potenzialità di crescita enormi che in questi anni sono state purtroppo soffocate. Sto cercando di dare un impulso forte, deciso per lanciare un processo di sviluppo nuovo che veda interessati tutti gli operatori economici e abbracci tutti i settori. Alcuni importanti progetti sono già stati avviati, altri sono in fase di elaborazione. Sciacca, ricordo, è candidata a diventare un polo turistico di tutto rispetto con gli investimenti di Rocco Forte e Sviluppo Italia. Nei prossimi anni costruiranno, accanto ai grandi alberghi di Sciaccamare e di Torre Makauda, nuove strutture ricettive e campi da golf. Investimenti pubblici e privati per portare a Sciacca flussi turistici di un certo livello. C’è un grande interesse attorno alla mia città e l’Amministrazione comunale si sta attrezzando per offrire servizi più efficienti, per mostrare il volto migliore di una Sicilia che cambia e vuole voltare pagina. Il “contributo turistico” ci servirà, assieme ad altre fonti di approvvigionamento finanziario, per far funzionare al meglio le Istituzioni e dare risposte ai turisti e agli stessi cittadini.
D: La Sicilia offre al turista un ambiente straordinario, con chilometri di spiagge incontaminate, spesso a picco sul mare e quindi difficili da raggiungere per essere pulite, nonché un patrimonio artistico di notevole importanza, il tutto offerto quasi gratuitamente al turista. Quanto incide questo sulle finanze dei Comuni siciliani?
M. T. : Incide parecchio, specialmente se il territorio, come nel caso di Sciacca, è vasto. Giusto per dare qualche cifra: al Comune la pulizia della città costa all’anno circa 3 milioni di euro. Il servizio comprende la pulizia delle spiagge, la raccolta dei rifiuti solidi urbani e di quelli ingombranti, la raccolta differenziata e lo spazzamento delle strade. La sola pulizia dei circa 15 chilometri di spiagge nel periodo estivo (da maggio a settembre) costa all’incirca 180 mila euro.
D: Per promuovere la sua iniziativa legislativa si è rivolto, con una lettera, agli altri Comuni siciliani, chiedendo l'adesione e la partecipazione a un tavolo tecnico che conduca all'elaborazione di una proposta unitaria da presentare al Parlamento. In quanti hanno già aderito?
M. T. : Hanno già aderito formalmente i Comuni di Taormina, Siracusa, Giardini Naxos, Cefalù, Erice, Agrigento, Favignana, Acireale e Lampedusa-Linosa. Attendo la risposta di altri Sindaci. Ho chiesto il sostegno anche ai parlamentari siciliani ed ho contattato personalmente il vice ministro per l'Economia Gianfranco Micciché. Il ministro delle Finanze Domenico Siniscalco, in un recente "question time" alla Camera dei Deputati, ha già manifestato la disponibilità del governo ad approfondire la questione nell'ambito del federalismo fiscale. Il tavolo tecnico è stato convocato per la fine del mese. Alla riunione prenderanno parte tutti i Sindaci interessati all’iniziativa. Assieme elaboreremo una proposta di emendamento da far inserire nella prossima manovra economica. In proposito, formeremo una delegazione e ci recheremo appositamente a Roma.
D: Come crede verrà accolta questa proposta fuori dalla Sicilia?
M. T. : Credo bene. Tutte le città turistiche medio-grandi hanno le stesse esigenze e gli stessi problemi. Mi risulta che in passato altri Sindaci abbiano provato (vedi Firenze o Venezia) a istituire una sorta di “ticket turistico” per la visita dei loro bellissimi centri storici. Il ticket d’ingresso potrebbe essere una delle tante varianti della norma sul “contributo turistico” le cui modalità di riscossione verranno decise da ogni singolo Comune, in base alle proprie caratteristiche.
D: Non pensa che questo potrebbe gravare sulla propensione turistica delle località che la porranno in essere?
M. T. : Il dibattito è aperto. Ci sono varie opinioni a riguardo: ci sono i favorevoli e i contrari. C’è chi, come il sottoscritto, la considera una risorsa e chi invece un balzello. Ma si può cambiare idea. E’ successo in Sicilia recentemente per l’istituzione del ticket d’ingresso nelle aree archeologiche che è stato istituito dopo anni e anni di discussioni. Fino a pochi anni fa, ad esempio, per entrare nella meravigliosa Valle dei tempi di Agrigento non si pagava una lira. Adesso i visitatori pagano un biglietto. E non per questo è diminuito il numero dei turisti ad Agrigento. Il ricavato degli incassi viene utilizzato per l’attivazione di servizi al turista, per la manutenzione della vasta area archeologica e per dare lavoro a molti disoccupati. Non mi risulta che ci siano più lamentele sul ticket d’ingresso nella Valle dei Templi.
D: Non pensa che la sua proposta contrasti con la linea del governo e del premier sulla riduzione delle tasse?
M. T. : Non è assolutamente in contrasto. Parliamo non di un tributo chiesto ai cittadini ma di una nuova risorsa finanziaria che incide in maniera insignificante sui soggiorni dei turisti. Il “contributo turistico” si inserisce in una visione nuova, direi federale, dell’autosufficienza economica dei Comuni. L’introduzione potrebbe, addirittura, consentire in ambito locale la riduzione dell’attuale pressione fiscale sui cittadini.
D: Per quanto riguarda i contenuti come si delinea la sua proposta?
M. T. : La proposta, in linee generali, dovrebbe prevedere la libertà per i Comuni turistici di deliberare l'applicazione di un contributo di soggiorno che potrebbe essere calcolato sui pernottamenti in strutture ricettive e pagato in loco. Il contributo dovrebbe essere istituito con regolamento comunale, che stabilisca le aliquote, anche in maniera differenziata a seconda della categoria della struttura ricettiva, nonché le modalità di applicazione e di versamento dei proventi al Comune. Naturalmente, ogni Comune dovrebbe avere la libertà di disciplinare le eventuali categorie di esenzione e l'importo del contributo.
D: La tassa per soggiorno è prevista in altri Stati coma l'Austria, la Francia e la Croazia e sembra funzioni perfettamente. La tassa in passato è stata utilizzata anche in Italia*. Ci sono state delle proposte recenti?
M. T. : Sì, in Parlamento. Mi risulta che quattro anni fa sia stata presentata una proposta di legge alla Camera dei deputati.
D: Si parla molto di federalismo fiscale e di autonomia finanziaria degli enti locali. La Carta europea per l'autonomia locale, pur non considerando auspicabile una finanza locale completamente autonoma, in cui non intervenga alcun contributo statale, propende per il raggiungimento di medi livelli di autonomia rispetto all'intervento statale. Come pensa che la sua proposta si inserisca in questo quadro?
M. T. : Si inserisce benissimo nell'ottica di un federalismo europeo e nazionale. Credo sia naturale introdurre anche un sistema di finanza che tenga conto anche delle autonomie locali. Penso a un sistema fiscale a più livelli che consenta il funzionamento di tutte le istituzioni e senza che ciò comporti ulteriore imposizione tributaria per i cittadini. Si tratta di trovare la giusta alchimia e i giusti equilibri.
D: Quali sono i maggiori ostacoli che state affrontando nella promozione dell'iniziativa e quali pensa dovrete ancora affrontare?
M. T. : Abbiamo fatto i conti con ostacoli di natura burocratica e logistica. Non è stato facile contattare e mettere assieme tanti Sindaci di Province lontane e molto spesso impegnati in questioni politico-amministrative locali di notevole rilevanza. Per arrivare direttamente a loro abbiamo dovuto superare i “filtri” degli uffici tramite un pressing telefonico. Lo considero un successo che colleghi Sindaci, tra le più importanti località turistiche siciliane, abbiano risposto positivamente sottoscrivendo la scheda di adesione che hanno avuta recapitata. Quando c’è interesse si supera ogni scoglio.

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* La tassa di soggiorno ha fatto per lungo tempo parte della legislazione fiscale italiana.

La sua istituzionerisale alla L. 11 dicembre 1910 n. 863, con la quale veniva attribuita la facoltà di introdurre una tassa di soggiorno nei confronti dei soggetti che soggiornassero per almeno cinque giorni a scopo di cura a favore dei Comuni per i quali rivestiva speciale importanza per l’economia locale l’esistenza di stabilimenti idroterapici ovvero di stazione climatica o balneare.

L’ammontare del tributo venne fissato nel massimo di 10 lire per persona e destinato a coprire le spese di sviluppo della stazione climatica.

Successivamente intervennero diverse modifiche nel corso degli anni venti e trenta ma solo con il R.D.L. 24 novembre 1938 n. 1926 l’imposta assunse l’aspetto definitivo che permase fino alla sua soppressione ad opera dell’art. 10 D.L. 2 marzo 1989 n. 66, convertito nella L. 24 aprile 1989 n. 144, a decorrere dal 1 gennaio 1989.

La tassa di soggiorno era applicata nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo, oltre che nelle località climatiche, balneari e termali o comunque di interesse turistico, individuate da un decreto del Ministero dell’Interno.

Tale tributo era di natura strettamente personale e a carattere autonomo e si applicava nei confronti di coloro che prendessero alloggio in maniera temporanea, in alberghi, locande, pensioni, stabilimenti di cura e case di salute nonché di coloro che dimorassero temporaneamente, per un periodo superiore a 5 giorni, in ville, appartamenti, camere ammobiliate e altri alloggi.

“ Legge 11 dicembre 1910, n. 863, che dà facoltà ai Comuni di istituire una tassa di soggiorno.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1910, n. 294)

Vittorio Emanuele III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA


Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:


Art. 1.

I Comuni, a cui conferisce importanza essenziale nell'economia locale l'esistenza di stabilimenti idroterapici o il carattere di stazione climatica o balneare, hanno facoltà di promuovere con deliberazione dei propri Consigli domanda al Ministero degl'interni per essere autorizzati ad applicare una tassa di soggiorno a carico di coloro che si recano nel Comune per dimorarvi a scopo di cura.

Uguale facoltà è accordata ad una frazione del Comune, in cui avessero sede i predetti stabilimenti o stazioni quando non vi provvedesse il Consiglio comunale. La domanda relativa potrà essere presa in considerazione ogniqualvolta fosse presentata da due terzi degli elettori appartenenti alla frazione.


Art. 2.

Il prodotto della tassa di soggiorno dovrà essere devoluto esclusivamente, sia nel conto di competenza, sia in quelli dei residui, alle spese ritenute necessarie allo sviluppo delle stazioni climatiche o balneari, vuoi con opere di miglioramento o di ampliamento, vuoi anche di semplice abbellimento.

A tal fine si stabilirà una contabilità speciale, separata dal bilancio comunale, registrandovi annualmente la previsione del prodotto della tassa e quella delle sue erogazioni, nè sarà lecito alcuno storno o trasporto di fondi alle partite del bilancio generale.

D'ufficio o su domanda dei contribuenti la tassa, che ne giustifichino l'avvenuto pagamento, la Giunta provinciale amministrativa ha facoltà di provvedere a termini dell'art. 214 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269.


Art. 3.

L'importo della tassa non dovrà essere superiore a L. 10 per ogni persona, e sarà ridotta almeno alla metà per i domestici e per i fanciulli al disotto dei 12 anni. Essa non potrà esigersi a carico di coloro, la cui dimora nel Comune fosse inferiore a 5 giorni.

La riscossione della tassa potrà essere assunta direttamente dal Comune o affidata ai proprietari degli stabilimenti, ai loro direttori ed agli albergatori.


Art. 4.

Spetta al Ministro dell'interno, di concerto col Ministro delle finanze, di autorizzare l'applicazione della tassa di soggiorno e d'introdurre ogni limitazione o condizione ritenesse necessaria nei regolamenti speciali approvati dal Consiglio comunale sottoposti alla sua omologazione.

Ove ritenesse di accogliere le domande avanzate dalle frazioni provvederà di ufficio, in quanto fosse necessario a mezzo della Giunta provinciale amministrativa, inscrivendo la contabilità speciale nel bilancio del Comune, a cui si riferisce.

Ogni provvedimento sarà dato per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Nei regolamenti speciale dovranno dichiararsi, oltre le esenzioni particolari inerenti all'indole della tassa, quelle necessarie per gl'indigenti, pei sanitari e per le loro famiglie come pure per le spedalità sia a favore anche d'altri Comuni, sia dei militari di truppa dell'esercito dell'armata e dei corpi assimilati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1910

VITTORIO EMANUELE

Luzzatti - Facta.

Visto, il Guardasigilli: Fani.


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Regio Decreto-Legge 24 novembre 1938, n. 1926 e convertito in legge dalla L. 2 giugno 1939, n. 739. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 1989 dall’art. 10 D.L. 2 marzo 1989, n. 66 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, primo comma, L. 24 aprile 1989, n. 144.)

Modificazioni concernenti l'ordinamento della imposta di soggiorno, di cura e turismo.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1938, n. 297)


VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. Decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, che approva il testo unico per la finanza locale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2159;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le disposizioni vigenti per l'applicazione delle imposte di soggiorno e di cura;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:




Art. 1.

L'imposta di soggiorno è applicata nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonchè nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, ancorchè non riconosciute ai sensi del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765.

L'elenco di dette località è stabilito con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per la cultura popolare.

L'imposta è dovuta da chiunque prenda alloggio, in via temporanea, in alberghi, pensioni, locande, stabilimenti di cura e case di salute; è dovuta inoltre, salvo che nelle località per le quali il decreto interministeriale di cui al precedente capoverso disponga diversamente, da tutti coloro che dimorino temporaneamente, per un periodo superiore a cinque giorni, in ville, appartamenti, camere ammobiliate od altri alloggi.




Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta gli alberghi, le pensioni, le locande, gli stabilimenti di cura e le case di salute sono classificati in sei categorie, contrassegnate con le lettere A, B, C, D, E, E e F.

L'imposta è esatta per ogni persona e giorno in base alla seguente tariffa:

Categoria A L. 3 -

id. B L. 2,50

id. C L. 2 -

id. D L. 1,50

id. E L. 1 -

id. F L. 0,50

Coloro che siano stati assoggettati all'imposta per 30 giorni consecutivi, ne rimangono esenti per i successivi 90 giorni.

Le ville, gli appartamenti, le camere ammobiliate e gli altri alloggi in genere sono distinti in quattro categorie. Da coloro che vi dimorano l'imposta è dovuta, per tutta la durata del soggiorno, purchè non superi i 120 giorni a decorrere da quello dell'arrivo, nelle misure fisse individuali di L. 60 per la prima categoria, di L. 40 per la seconda, di L. 20 per la terza e di L. 10 per la quarta.




Art. 3.

Per gli alberghi e le pensioni che hanno aderito al servizio dei buoni di albergo, vale la classifica a tal fine stabilita e risultante dall'Annuario ufficiale degli alberghi d'Italia pubblicato a norma dell'art. 10 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049. Gli esercizi delle categorie L e S sono equiparati a quelli della categoria A.

Alla classificazione degli altri esercizi ed alloggi in genere provvede, tenendo conto della loro importanza, attrezzatura ed ubicazione, il podestà, sentito, nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, il comitato locale.

Gli alberghi e le pensioni non assimilabili ad alcuni degli esercizi che dall'annuario ufficiale degli alberghi d'Italia risultino compresi nelle categorie superiori, nonchè le locande, sono in ogni caso assegnati alla categoria F.

La deliberazione del podestà deve essere immediatamente comunicata all'Ente provinciale per il turismo e diventa esecutiva dopo essere stata pubblicata per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

La Giunta provinciale amministrativa può tuttavia, su reclamo degli interessati o d'ufficio, inteso l'Ente provinciale per il turismo, modificare in qualunque tempo la classifica stabilita dal podestà.


Art. 4.

L'imposta è ridotta alla metà per i domestici, per i fanciulli al di sotto di 12 anni e per i componenti di famiglie con non meno di cinque figli a carico dei genitori, che soggiornino nel Comune per cure climatiche o balneari.

Per i partecipanti a comitive di almeno quindici persone, organizzate dall'Opera nazionale Dopolavoro o da uffici di viaggio e turismo autorizzati a norma del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, l 'imposta è ridotta del 25%.


Art. 5.

Sono esenti dall'imposta di soggiorno:

1° i decorati di medaglia d'oro al valor militare;

2° i mutilati e invalidi di guerra delle prime quattro categorie, nonchè una persona accompagnatrice, quando la mutilazione od invalidità la renda necessaria;

3° gli ambasciatori e gli agenti diplomatici delle nazioni estere, nonchè i consoli e gli agenti consolari, non regnicoli nè naturalizzati, purchè esista parità di trattamento negli Stati dai quali dipendono e purchè non esercitino nel Regno un commercio, una industria od una professione e non siano amministratori di aziende commerciali;

4° gli impiegati e salariati dello Stato, nonchè gli appartenenti al Regio esercito e agli altri Corpi armati dello Stato, quando si trovano nel Comune per ragioni di servizio;

5° i sacerdoti che si recano nel Comune per ragioni del loro ministero ed i religiosi che dimorano presso collettività ecclesiastiche;

6/a coloro che dimorano in alloggi di loro proprietà o comunque in alloggi per i quali risultino personalmente iscritti nei ruoli della imposta sul valore locativo, nonchè i loro coniugi, parenti e affini fino al terzo grado e le persone di servizio quando abitino negli alloggi medesimi;

7° coloro che risultino assoggettati nel Comune all'imposta di famiglia e le persone abitualmente con essi conviventi;

8° i bambini di età non superiore ai tre anni;

9° coloro che dimorano in collegi o istituti a scopo di educazione o frequentino scuole pubbliche o private od altri istituti di istruzione aventi sede nel Comune;

10° coloro che sono ricoverati a regime comune in ospedali pubblici, manicomi, od altri istituti pubblici di assistenza;

11° coloro che si trattengono nel Comune a scopo di lavoro presso aziende industriali, commerciali o agricole od altre imprese;

12° le persone che pernottano in bivacchi o in rifugi alpini con o senza custode.

Nelle stazioni di soggiorno e di cura, nonchè nelle località climatiche, balneari e termali sono esenti dall'imposta, oltre le persone indicate nel capoverso precedente:

a) i poveri inviativi per ragioni di cura a spese dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di un'istituzione, anche privata, di assistenza o beneficenza;

b) i militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Milizia volontaria sicurezza nazionale, dei Reali carabinieri e degli altri corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato inviati alla cura per disposizioni delle autorità competenti;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale inviati alla cura per infermità contratte per le cause accennate;

d) i partecipanti in genere alle colonie o istituzioni similari dipendenti dalle organizzazioni del Partito Nazionale Fascista, o da enti pubblici, ovvero mantenute da imprese o ditte private senza scopo di lucro e con spese a totale loro carico;

e) i medici chirurghi.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la cultura popolare, possono essere disposte, per determinate località, qualora particolari esigenze le giustifichino;

a) riduzioni permanenti o stagionali delle quote giornaliere e fisse stabilite nell'art. 2 fino al 50% oppure la sospensione dell'applicazione dell'imposta durante una parte dell'anno;

b) maggiorazioni stagionali nei limiti di L. 1 per le quote giornaliere e di L. 10 per quelle fisse;

c) l'applicazione dell'imposta con quote fisse anche a carico di coloro che dimorano in alberghi, pensioni, locande, stabilimenti di cura e case di salute.

Art. 7.

Il quarto del provento dell'imposta di soggiorno, diminuito dell'aggio di riscossione stabilito a norma dell'art. 11, è devoluto all'opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità ed infanzia ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1925-IV, n. 2277.

Del rimanente provento dell'imposta, riscossa nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, il 79% è devoluto alla locale Azienda autonoma; il 6% all'Ente provinciale per il turismo e il 15% alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico per la formazione del fondo di

Garanzia di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561.

Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'Azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa è devoluta al Comune con l'obbligo della gestione separata prescritta dall'art. 10 del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765.

Del provento riscosso nelle altre località, dedotto il quarto spettante all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e l'infanzia, sono devoluti all'Ente provinciale per il turismo e alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico rispettivamente il 10% e il 50%.

La rimanenza è versata al Comune.

Art. 8.

Alla riscossione della imposta di soggiorno provvede l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, oppure un unico istituto di diritto pubblico da designarsi, ogni triennio, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'interno e della cultura popolare.

L'istituto incaricato della riscossione esige la imposta dai conduttori di albergo e dagli altri datori di alloggio, i quali rispondono in proprio del tributo, con diritto di rivalsa a carico degli obbligati. All'uopo si avvale della propria organizzazione, di quella dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, nel caso che questo Istituto non fosse esso stesso incaricato del servizio a termine del precedente comma, di quella dei corrispondenti e dell'opera di appositi collettori ed incaricati.

Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, ove le rispettive aziende autonome ne facciano richiesta, l'istituto riscuotitore affiderà alle aziende medesime la esecuzione del servizio.

Le particolari convenzioni eventualmente già stipulate dai Comuni o dalle aziende autonome di stazioni di soggiorno, cura e turismo, con enti o privati per la riscossione delle imposte di soggiorno, in data anteriore alla pubblicazione del presente decreto, cessano di aver vigore con il 31 dicembre 1938-XVII, qualora non risulti fissato alcun termine all'impegno e, in ogni caso, alla scadenza delle convenzioni stesse.

Gli enti e i privati suddetti che ai sensi del precedente comma continuino transitoriamente a riscuotere la imposta di soggiorno, sono tuttavia obbligati, a versare le somme percette all'istituto di cui al primo comma che ne cura la ripartizione e l'assegnazione agli enti interessati trattenendo un terzo dell'aggio stabilito ai sensi del successivo art. 11.

Art. 9.

Quando l'imposta sia applicata con quote giornaliere, i datori di alloggio sono tenuti a versarla all'istituto incaricato della riscossione a periodi non superiori a dieci giorni.

Nei casi in cui l'imposta sia corrisposta in misura fissa per tutta la durata del soggiorno, il relativo importo deve essere versato dal datore di alloggio per intero entro il sesto giorno successivo a quello dell'arrivo dell'ospite.

Sull'avvenuto pagamento del tributo da parte degli ospiti, i datori di alloggio debbono rilasciare a questi apposita quietanza indicante il cognome e nome della persona per la quale l'imposta è stata percetta, il relativo importo ed il periodo al quale si riferisce.

Negli alberghi, pensioni e locande tale quietanza può essere sostituita dai conti rilasciati ai clienti, purchè contengano le medesime indicazioni.

Per i crediti dipendenti dal versamento all'istituto riscuotitore dell'imposta di soggiorno dovuta dagli ospiti, i datori di alloggio hanno privilegio sugli effetti che da quelli sono stati portati e si trovano tuttora nell'alloggio.

Il Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e della cultura popolare, può prescrivere, stabilendone le modalità di applicazione e di controllo, che in determinati Comuni la percezione del tributo negli alberghi, pensioni e locande abbia luogo mediante l'applicazione di apposite marche sui conti.

Art. 10.

Entro i primi 15 giorni di ciascun mese l'Istituto incaricato della riscossione dell'imposta deve curare la ripartizione del gettito introitato nel mese precedente tra gli enti interessati indicati all'art. 7 e versare a ciascuno la rispettiva quota.

L'Istituto predetto è obbligato altresì a tenere per ciascun Comune una esatta ed aggiornata contabilità dalla quale risultino le riscossioni ed i pagamenti effettuati.

Gli Enti provinciali per il turismo, con concorso dei Comuni e delle Aziende autonome interessate, debbono eseguire verifiche al fine di accertare la regolarità di tutte le operazioni relative alla applicazione ed alla riscossione della imposta di soggiorno.

I dati riassuntivi mensili inerenti alle riscossioni ed ai pagamenti sono, a cura della sede centrale dell'istituto riscuotitore, sottoposti all'esame dei competenti Ministeri delle finanze, dell'interno e della cultura popolare i quali possono disporre indagini e controlli a mezzo di propri rappresentanti.

Art. 11.

L'Istituto incaricato della riscossione ha l'obbligo di provvedere indistintamente a tutte le spese di esazione e riparto della imposta nonchè a quelle relative al controllo centrale di cui al 4° comma del precedente art. 10.

Per il servizio di riscossione l'istituto trattiene sull'intero importo dell'imposta, un aggio nella misura da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la cultura popolare.

A garanzia dei suoi obblighi l'istituto predetto è tenuto a versare una cauzione, in titoli di stato o garantiti dallo Stato, per l'ammontare di lire 3 milioni presso la Cassa depositi e prestiti.

In caso di ritardo dei versamenti di cui all'art. 7 l 'istituto riscuotitore è tenuto a corrispondere un'indennità di mora del 6% senza pregiudizio dela procedura coattiva sulla cauzione, che il Ministro per le finanze può disporre, nei casi di inadempienza, colle norme della legge per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 12.

Quando i datori di alloggio non soddisfino il debito di imposta ai sensi dell'art. 9, il podestà provvederà d'ufficio oppure su richiesta dell'istituto riscuotitore o egli enti interessati, non oltre 10 giorni dalla richiesta stessa, alla compilazione di ruoli nominativi speciali, previa notifica di apposito avviso di accertamento, contro il quale possono esperirsi i ricorsi di cui agli articoli 277 e seguenti del testo unico per la finanza locale, nei modi e termini indicati nel testo unico stesso modificato dal R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394, convertito in legge 7 giugno 1937-XV, n. 1122.

Ove peraltro l'accertamento riguardi quote d'imposta già percette dal datore di alloggio, ma non versate all'istituto incaricato della riscossione, l'importo delle somme indebitamente trattenute è aumentato della metà a titolo di penalità a carico del datore di alloggio stesso e ripartito fra gli enti interessati nella stessa proporzione del provento dell'imposta.

I ruoli nominativi predetti, comprendenti le partite non contestate e quelle definite a seguito di decisione delle Commissioni di merito, sono resi esecutivi dal prefetto e poscia depositati per otto giorni nell'ufficio comunale, dandone notizia a mezzo di avviso da affiggersi nell'albo pretorio.

Trascorso tale termine l'istituto procede alla riscossione delle quote iscritte al ruolo, con l'aggiunta di un aggio speciale nella misura del 6% in unica rata, con le modalità e con la procedura privilegiata autorizzata dal testo unico del 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni.

Art. 13.

Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonchè in tutte le altre località in cui è applicata l'imposta di soggiorno, è obbligatoria la denunzia al podestà degli alloggi di qualsiasi genere destinati ai forestieri con la indicazione dei relativi prezzi. I conduttori di alberghi, pensioni e locande debbono uniformare le denunzie alle disposizioni del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049.

Chiunque dia alloggio a forestieri, deve denunziare al podestà, entro 24 ore, l'arrivo e la partenza delle persone alloggiate, valendosi dei moduli stabiliti dall'Ente nazionale industrie turistiche d'intesa col Ministero dell'interno, con quello delle finanze e con l'Istituto centrale di statistica.

Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, le denunzie prescritte dal presente articolo debbono essere presentate in due esemplari, uno dei quali viene rimesso dal podestà all'azienda autonoma.

Art. 14.

I datori di alloggio che contravvengono alle disposizioni degli articoli 9 e 12 sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 1000.

È ammessa l'oblazione mediante pagamento di una somma da determinarsi dal prefetto, sentito il podestà, entro i limiti dell'ammenda sopra stabilita.

Qualora il contravventore non faccia richiesta di oblazione entro un mese dalla contestazione della contravvenzione ovvero non paghi, entro il termine fissato dal prefetto, la somma stabilita a titolo di oblazione, gli atti sono inviati all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.

Le somme riscosse per oblazione od ammenda, dedotte le spese, sono devolute in ragione di un terzo all'istituto incaricato della riscossione per la costituzione di un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi a coloro che hanno contribuito alla scoperta ed all'accertamento della infrazione. I rimanenti due terzi sono ripartiti fra gli enti interessati in conformità del comma secondo dell'art. 12.

Art. 15.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore concernenti i corrispettivi dovuti per la imposta di soggiorno sui buoni alberghieri emessi dalla Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, nè alle disposizioni dell'art. 15 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, modificato col Regio decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1938, relativi all'applicazione nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo di speciali contribuzioni sugli spettacoli e trattenimenti.

Art. 16.

Il contributo speciale di cura dovuto, ai sensi dell'art. 14 del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, da coloro che, per l'esercizio di commerci, industrie o professioni, traggono particolari vantaggi economici dalla esistenza della stazione di soggiorno, di cura e di turismo, è corrisposto con una addizionale non superiore all'uno per cento dei redditi colpiti dall'imposta sulle industrie, commerci, le arti e le professioni o dell'imposta di patente.

Ove le dette imposte non siano istituite, il contributo è applicato in misura non superiore all'uno per cento, ai redditi d'industrie, commerci, arti e professioni soggetti alla imposta di ricchezza mobile, nonchè ai redditi esenti da tale imposta, anche in virtù di leggi speciali.

Art. 17.

Rimane ferma la facoltà del Ministro per l'interno di consentire, di concerto con quello per le finanze e per la cultura popolare, l'ulteriore applicazione nei Comuni dei territori annessi, dichiarati stazioni di cura dagli ordinamenti ivi vigenti anteriormente alla pubblicazione del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, della tassa di musica e del contributo di cura, secondo le speciali disposizioni già in vigore, nei territori medesimi, quando ciò risulti indispensabile per fronteggiare inderogabili esigenze delle stazioni stesse.

Art. 18.

Gli articoli 1 a 17 del presente decreto sostituiscono le disposizioni del capo X del testo unico finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175; e sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2159.

Il presente decreto che entrerà in vigore col 1° gennaio 1939-XVII sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente, di concerto con quelli per l'interno e per la cultura popolare, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel - Alfieri

VISTO, IL GUARDASIGILLI: SOLMI

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 24 DICEMBRE 1938-XVII

Atti del Governo, registro 404, foglio 139. - MANCINI